Vigilante sindacalista licenziato. Condannata la Cosmopol.

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Cosmopol - Flaica Lazio

BRINDISI – Il tribunale di Brindisi, sezione Lavoro, ha ordinato l’immediato reintegro di una guardia giurata dell’istituto di vigilanza Cosmpol che era stata licenziata per l’appartenenza a un sindacato, la Flaica Cub, che aveva denunciato in varie sedi “la violazione delle norme relative ad aspetti del rapporto di lavoro, quale la durata della prestazione, il riposo ecc..”. Il giudice Francesco De Giorgi, con ordinanza depositata martedì (23 febbraio), ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati del vigilante brindisino, Giacomo Greco e Giuliano Grazioso, stabilendo che è stato “di natura ritorsiva” il licenziamento irrogato dalla Sveviapol Sud (che il 30 marzo 2015 ha ceduto il ramo aziendale riguardante il servizi di vigilanza, pattugliamento e porta valori alla Cosmopol Spa).

Il ricorrente, assunto dalla Sveviapol nel 1998, è stato messo alla porta “per giustificato motivo” il 22 marzo 2015. Poco prima del licenziamento, insieme ad altri due colleghi della Flaica (anche loro licenziati) era stato trasferito presso la centrale Enel di Cerano “Federico II”, dove la Sveviapol (adesso Cosmopol) aveva un appalto che sarebbe scaduto nel giro di qualche mese. E infatti una volta terminato il rapporto fra il committente e l’istituto di vigilanza, il dipendente ha ricevuto l’amara sorpresa.

Secondo l’azienda, non c’erano possibilità di reimpiego in altri appalti. Ma il lavoratore ha dimostrato che dopo il licenziamento sono aumentate le ore di straordinario richieste ai colleghi e la società ha assunto altre quattro unità con contratti a tempo determinato poi prorogati (gli stessi sono tuttora in servizio). E allora, che motivo c’era di licenziare l’iscritto alla Flaica Cub? Per quale (reale) motivo la Sveviapol ha deciso di disfarsene, nonostante l’avrebbe potuto utilizzare anche dopo la scadenza dell’appalto alla centrale Enel? Stando al quadro raffigurato dal giudice De Giorgi, sulla base delle testimonianze rese da altri dipendenti della Cosmopol, A.M. (queste le iniziali del lavoratore licenziato) era stato preso di mira perché si era instaurato un rapporto di conflittualità sindacale (uno degli indici di licenziamento discriminatorio previsti dalla legge n. 604 del 1966) fra il datore di lavoro e la Flaica Cub.

“Tale sigla – si legge nell’ordinanza – difatti era molto attiva nel denunciare la violazione delle norme relative all’effettuazione di lavoro straordinario, della concessione dei riposi e della stessa articolazione dei turni di servizio”. Tutto ciò è stato confermato in sede istruttoria da Giovanni Vita, segretario provinciale Flaica, “il quale ha affermato di aver presentato esposti all’Ispettorato del lavoro e di aver denunciato alla stampa il comportamento datoriale (violazioni da parte della società in tema di orari di lavoro, turnazione e altro, il tutto effettivamente riscontrato dal ministero del Lavoro, ndr)”, aggiungendo che “lo spostamento del ricorrente e di altri due colleghi (anche loro licenziati) presso la centrale Enel fosse preordinato al licenziamento in quanto la società era a conoscenza della scadenza imminente dell’appalto e, nonostante ciò, ha inviato proprio il ricorrente in quanto iscritto alla Flaica, come gli altri due lavoratori licenziati così da poterli licenziare”.

Inoltre il sindacalista ha sostenuto che il numero degli iscritti alla Flaica aveva subito una drastica diminuzione a causa delle pressioni esercitate dall’azienda nei loro confronti. Le parole di Giovanni Viva hanno trovato ulteriore riscontro nelle testimonianze rese da due vigilantes con la tessera della Flaica (uno a sua volta licenziato, l’altro tuttora alle dipendenze della Cosmopol), i quali hanno riferito degli inviti a “lasciare il sindacato” rivolti da un rappresentante della società in quanto la Flaica “era la rovina della società” e “voleva distruggere l’azienda”.

Oltre alla conflittualità sindacale, viene riscontrato anche un secondo indice di licenziamento discriminatorio: la mancata sussistenza del giustificato motivo. Già, perché dalla ricostruzione dei fatti fornita dalle persone ascoltate emerge “che il reale motivo posto alla base del licenziamento fosse l’iscrizione del ricorrente a una sigla sindacale invisa alla società e che il motivo formalmente indicato nel licenziamento simulasse un intento ritorsivo”. Basti pensare che dopo la scadenza dell’appalto presso la Federico II, come detto, sono state assunte altre quattro persone e si sono registrati un “incremento illegittimo di lavoro straordinario” e “la violazione della normativa dei turni di riposo accertata dal ministero”.

La perdita dell’appalto presso la centrale Enel, insomma, è stata “solo un pretesto per liberarsi di lavoratori non graditi a causa della loro appartenenza alla Flaica”. Questo anche in considerazione del fatto che i lavoratori licenziati erano fra quelli che avevano svolto meno ore lavorative presso la centrale rispetto ad altri colleghi. Da tutto ciò deriva “la nullità dell’interruzione del rapporto di lavoro”, con ordine di reintegro a carico della Cosmpol. La stessa è stata condannata “al risarcimento del danno in favore del ricorrente commisurandolo alle retribuzioni spettanti a costui dal licenziamento del 23 marzo 2015 sino alla reintegra e comunque in misura non inferiore alle cinque mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.

24 febbraio 2016