Visite fiscali dipendenti pubblici. Nuovo regolamento

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Entra in vigore il 13 gennaio 2018 il regolamento per le visite fiscali dei pubblici dipendenti

Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, il  Decreto Funzione Pubblica 17 ottobre 2017 n. 206, contenente il Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché per l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS.

L’INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all’assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.

La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell’INPS, nei casi e secondo le modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto.

Svolgimento delle visite fiscali

Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

Fasce orarie di reperibilità

In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  3.   stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Il provvedimento entra in vigore il 13 gennaio 2018.