Maternità. Contributo servizi baby sitting o asili nido

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asili nido

Voucher  per l’acquisto di servizi di baby-sitting e contributo per asili nido

 L’INPS, con la circolare n. 48 del 28 marzo 2013, fornisce le istruzioni operative in merito modalità  per richiedere l’erogazione dei benefici e dei voucher previsti dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012  nell’ambito degli interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.

La citata legge, in particolare, ha introdotto – all’art. 4, comma 24, lettera b) – in via sperimentale per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo  obbligatorio.

L’importo del contributo è di 300,00 euro mensili,  per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la  rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

 Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità.

Ne consegue che se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.

I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l’acquisto di tali servizi – entro un limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 – sono stati definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2012 .

 La Circolare Inps n. 48 del 28-03-2013