Contratti a termine. Nella scuola pubblica la legge non è uguale per tutti.

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E’ quanto si ricava dalle considerazione del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione che ha emanato la circolare n. 3 del 2 settembre 2015pdf_icon, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato del personale delle scuole comunali, con particolare riferimento ai limiti di durata.

In particolare, il Ministero è intervenuto in merito all’interpretazione dell’art. 29 del decreto legislativo n. 81/2015 che prevede l’eslcusione dalla normativa del termpo determinato per i contratti stipulati con il personale docente ed ATA.

Questa, in sintesi, l’interpretazione ministeriale:

“Da quanto precede può dedursi che al personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche comunali è applicabile l’esclusione dalla disciplina generale del lavoro a tempo determinato, posta dal decreto legislativo n. 81/2015, mentre non è direttamente applicabile la disciplina speciale della legge n 107 dcl 2015.

Ciò, peraltro, non vuol dire che non vi siano limiti alla durata complessiva dci rapporti di lavoro a tempo determinato di questo personale. È evidente infatti che le esigenze di tutela del lavoratore, sottostanti alla disciplina europea e a quella nazionale del lavoro a tempo determinato, si pongono anche per esso. E si deve escludere che il legislatore abbia voluto lasciare privi di tutela, in relazione alla durata del contratto, i dipendenti delle scuole comunali. L’inapplicabilità della disciplina legislativa, quindi, impone comunque di individuare nell’ordinamento i limiti ai suddetti rapporti di lavoro.

Questi limiti sono rinvenibili nel diritto nazionale e in quello europeo, comunque prevalente su quello nazionale.

Innanzitutto, occorre ricordare che il decreto legislativo n. 81/2015, nell’escludere l’applicabilità della disciplina in esso contenuta dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fa salve le previsioni dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 dcl 2001, che definiscono i limiti entro i quali simili rapporti di lavoro possono essere costituiti dalle pubbliche amministrazioni.

In secondo luogo, occorre tenere conto di quanto stabilito, con particolare riferimento al settore scolastico, dalla sentenza Mascolo della Corte di giustizia dell’Unione europea (cause riunite C-22/13, da C-61/ a C-63/13 e C-418/13) in relazione alle ipotesi entro le quali è lecito il ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato e alle sanzioni per il ricorso abusivo.

In terzo luogo, dalla citata disposizione della legge n. 107 del 2015 emerge un orientamento legislativo volto al superamento del precariato nel settore scolastico attraverso un percorso di assunzioni. Di questo orientamento i comuni, non soggetti alla disposizione della legge n. 107 del 2015, potranno tener conto nella gestione del proprio personale, predisponendo misure volte al superamento del precariato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nei limiti della sostenibilità finanziaria.

Valuteranno, pertanto, i comuni la sussistenza delle ragioni oggettive che, nel rispetto dei principi e delle condizioni sopra menzionate, consentano di reiterare i contratti di lavoro a tempo determinato al fine di corrispondere alle esigenze improcrastinabili collegate all’inizio del presente anno scolastico.”