Ammortizzatori in deroga. Incentivi per l’autoimprenditorialità

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Agevolazioni per i lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga che intendano mettersi in proprio oppure associarsi in cooperativa

(Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 49409 del 18/12/2009)

 Aspetti generali

 

 Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali declina  gli aspetti operativi introdotti da una serie di norme (le ultime si riferiscono all’art. 1, comma 7 del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009) avviando la possibilità, per gli anni 2009 e 2010, per i lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga, di agevolazioni per coloro che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una microimpresa, oppure associarsi in cooperativa.

Lavoratori interessati

 Le agevolazioni riguardano lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga compresi nelle categorie :

  • Mobilità in deroga;
  • CIGS in deroga.

 Caratteristiche delle agevolazioni

 Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno al reddito per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.
L’erogazione di tale beneficio è effettuata dall’INPS.
Le eventuali proroghe del trattamento di sostegno del reddito accordate dopo la data di presentazione dell’istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio.
Le somme corrisposte relative al suddetto beneficio sono cumulabili con le agevolazioni previste dall’art. 17 della legge 27/2/1985 n. 49.

Procedure

I lavoratori che intendano avvalersi delle agevolazioni previste dal Decreto del Ministero del Lavoro devono presentare all’INPS, entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno del reddito, una domanda recante la specificazione circa l’attività da intraprendere, su apposito modulo predisposto dalla stessa INPS.
L’INPS provvede ad effettuare verifiche rispetto:
·        al diritto del beneficiario all’ammortizzatore sociale in deroga o all’indennità di disoccupazione;
·        all’idoneità della documentazione presentata;
·        a quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate;
·        eroga il 25% dell’incentivo, interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo.

L’erogazione del restante 75% del beneficio è effettuata dall’INPS a seguito della presentazione della  documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo. Nel caso in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione oppure l’iscrizione in albi professionali, il tutto dovrà essere documentato.
Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.
Se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il beneficio spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
L’INPS, accertata la sussistenza del diritto del richiedente al beneficio, comunica al richiedente l’accoglimento della domanda.
A seguito di tale comunicazione:

  • il lavoratore presenta entro 15 giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede INPS competente.

 Riferimenti normativi:    Decreto Interministeriale. Nota 49409  

                                                   Legge n. 102 – 2009