Somministrazione reiterata dello stesso lavoratore. Illegittimità.

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In caso di reiterati contratti di fornitura di lavoro temporaneo con corrispondenti avviamenti a termine sempre del medesimo lavoratore al fine di fronteggiare una stabile esigenza dell’utilizzatore si configura una frode alla legge con conseguente dichiarazione di un contratto a tempo indeterminato con l’utilizzatore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 15515-09 

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 15515-09