SANATORIA IMMIGRATI. UNA QUESTIONE DI CASSA, ALTRO CHE ACCOGLIENZA.

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Dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 sarà possibile regolarizzare, attraverso una dichiarazione di emersione, cittadini extraUE privi del permesso di soggiorno e che siano occupati, irregolarmente ed a tempo pieno, presso datori di lavoro da almeno 3 mesi. Questo è ciò che dice l’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 109/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2012.

La dichiarazione di regolarizzazione dovrà essere presentata con le modalità stabilite da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 29 agosto 2012.

 I requisiti per la sanatoria:

 – datore di lavoro italiano, comunitario o extracomunitario titolare di carta di soggiorno

lavoratori:

. cittadini extraUE occupati da almeno 3 mesi di lavoro antecedenti il 9 agosto 2012

. cittadini extraUE presenti  nel  territorio  nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011

. rapporti ancora in essere

. presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 (attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici)

procedura:

. presso lo sportello unico per l’immigrazione

. pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore

. regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno 6 mesi

 Esclusi:

 – rapporti di lavoro parziale (part-time), ad esclusione dei rapporti di lavoro domestici;

– datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi  cinque  anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell’articolo  444 del codice di procedura penale, per:    

a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da impiegare in attività illecite;    

b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi dell’articolo 603-bis del codice penale;    

c) reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

– datore di lavoro che, a seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva  assunzione  del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.

 L’ART. 5 DE DLGS 109-12                              

 DECRETO SANATORIA 2012   

CODICI TRIBUTI

LE INDICAZIONI DEL MINISTERO – Circ. n. 5090 del 31.07.2012

LE ISTRUZIONI INPS Circ. n. 113 del 14-09-2012

La circolare Ministeriale  n. 6121 del 10 ottobre 2012

Per i datori di lavoro domestico:     Messaggio Inps n. 17898 del 05-11-2012