Rappresentanza sindacale. Sequestrata la democrazia.

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E’ stato sottoscritto, in data 28 giugno 2011, da Confindustria, CGIL, CISL e UIL l’accordo interconfederale sulla rappresentanza sindacale. Si riassumono punti essenziali dell’accordo:

1.       Efficacia dei contratti collettivi aziendali. Nelle imprese in cui sono presenti le RSA, costituite, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 300/1970, dalle associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva,, i contratti collettivi aziendali acquistano efficacia se approvati dalle RSA destinatarie della maggioranza delle deleghe. I lavoratori sono chiamati al voto, per l’approvazione delle intese aziendali, entro dieci giorni, qualora la richiesta pervenga da una organizzazione firmataria dell’accordo interconfederale o da almeno il 30% dei lavoratori dell’impresa. La consultazione è valida se hanno partecipato il 50% più uno degli aventi diritto. L’accordo si ritiene respinto con il voto della maggioranza semplice;

2.      Esigibilità degli impegni assunti attraverso la contrattazione collettiva. Le c.d. “clausole di tregua sindacale” previste dalla contrattazione collettiva aziendale, finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la pattuizione collettiva sono vincolanti per le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le associazioni operanti all’interno dell’impresa ma non per i singoli lavoratori;

3.      Retroattività. I criteri individuati sia per la rappresentanza che per l’esigibilità non assumono valore retroattivo;

4.      Deroghe alla contrattazione nazionale. Gli accordi aziendali hanno la possibilità di definire, anche in via sperimentale, intese che modificano la regolamentazione fissata dalla contrattazione collettiva nazionale: tutto questo nei limiti e con le procedure previste dai CCNL. Ove non previsto ed in attesa dei rinnovi, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze aziendali e d’intesa con le strutture territoriali  possono disciplinare intese modificative concernenti le prestazioni lavorative, gli orari e l’organizzazione del lavoro, per gestire sia le situazioni di crisi che in presenza di investimenti significativi finalizzati allo sviluppo economico ed occupazionale;

5.      Certificazione della rappresentatività. Il “peso” delle organizzazioni sindacali viene definito i dati associativi riferiti alle deleghe dei lavoratori, il cui numero verrà certificato dall’INPS, tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali Uniemens a seguito di convenzione tra l’Istituto e le parti stipulanti l’accordo interconfederale. I dati raccolti e certificati, trasmessi complessivamente al CNEL, andranno “ponderati”  con i consensi ottenuti nelle elezioni delle RSU che andranno rinnovate con cadenza triennale, anche questi inviati dalle organizzazioni sindacali allo stesso CNEL. La legittimazione a negoziare scaturisce dal fatto che il dato di rappresentatività come sopra realizzato per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il CCNL;

6.      Funzione dei contratti aziendali. Dopo aver sottolineato che il CCNL si pone come garante per la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni a tutti gli addetti che operano nello specifico settore, si afferma che la contrattazione collettiva aziendale si esercita, in tutto o in parte, sulle materie delegate dal CCNL o dalla legge (su quest’ultimo punto, si pensi a “spunti” rinvenibili, ad esempio, nel D.L.vo n. 66/2003 e nel D.L.vo n. 368/2001);

7.      Efficacia dei contratti collettivi aziendali. Le parti economiche e normative contenute negli accordi aziendali sono efficaci per tutti i dipendenti e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie dell’accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie;

8.      Sollecitazioni al Governo. Le parti sociali nel ribadire il proprio impegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale chiedono al Governo di incrementare e rendere strutturali, nonché facilmente accessibili, le misure, di cui è già stata riscontrata l’efficacia, relative alla c.d. “detassazione” finalizzata alla retribuzione concernente il raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed efficacia.

 

 FIN QUI LA LETTURA TECNICA DELL’ACCORDO. MA ESISTE UN DATO POLITICO MOLTO PIU’ SERIO PERCHE’, DI FATTO,

Il Contratto nazionale non c’è più, rimane semplicemente un velo di copertura che dovrebbe evitare le efferatezze più brutali, ma è in totale balia della contrattazione aziendale che può stravolgerne legittimamente il contenuto al fine di adattarlo alle esigenze delle aziende in cui si deve applicare. E per farlo basta il 50% più uno delle RSU, la maggioranza democratica sembrerebbe salva, peccato che non c’è, nell’accordo, nessun accenno alla scomparsa della riserva di un terzo dei seggi delle RSU ai firmatari di contratto, e così il 50% diventa immediatamente 33% e così un terzo delle RSU decide sul contratto aziendale che deroga quello nazionale  e nessuno può metterci bocca, tantomeno i diretti interessati, cioè le lavoratrici e i lavoratori che quell’accordo dovranno digerire.

Non bisogna poi farsi ingannare dalla scelta falsamente democratica della “conta” dei sindacati. Questa infatti si basa sulla certificazione da parte delle aziende delle adesioni, tramite ritenuta sindacale, dei lavoratori ad una sigla sindacale e dalla trasmissione di queste all’INPS. Le aziende sono quindi le uniche titolate a certificare gli iscritti ai sindacati (sic!) e lo faranno comunicando i dati delle deleghe che  non sono automatiche. Le aziende infatti possono decidere, e lo fanno sempre nei confronti deii sindacati di base, di non concedere il diritto alla ritenuta in busta paga della quota sindacale, dopo che il referendum del 1995, promosso dai radicali e sostenuto da quasi tutta la sinistra dell’epoca, ha abrogato il diritto di ogni organizzazione a percepire le quote dei propri iscritti tramite delega riscossa dal datore di lavoro. Quindi non solo le aziende hanno in mano uno straordinario potere, essendo loro a dover comunicare, senza alcun controllo, all’INPS quanti iscritti hanno le varie organizzazioni, ma alcune organizzazioni, pur fortemente presenti nelle aziende ma che non possono operare le ritenute in busta paga perché l’azienda non glielo concede, spariranno completamente. A questo punto la media ponderata tra voti alle RSU, drogate dal 33%, e deleghe in busta paga esiste solo per CGIL CISL e UIL.

Se poi tutto questo non bastasse il testo dell’accordo recita esattamente: ”Per la legittimazione a negoziare è necessario che il dato di rappresentatività così realizzato per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro” non bisogna quindi avere il 5% dei voti e il 5% degli iscritti calcolato sui lavoratori complessivamente sindacalizzati come funziona oggi nel pubblico impiego, ma il 5% si calcola sul totale dei lavoratori della categoria!!

Siamo alla definitiva conclusione del sogno di avere in Italia una qualche pur minima forma di pluralismo sindacale. Nessuna organizzazione che non siano quelle firmatarie di questo accordo potranno mai raggiungere, in mancanza di migliaia di funzionari, in mancanza di quote sindacali, in mancanza di spazi democratici un tale livello di presenza in categorie che contano centinaia di migliaia di addetti in centinaia di migliaia di piccolissime, piccole e medie imprese, in base alla dimensione produttiva del nostro Paese! 

L’ACCORDO INTERCONFEDERALE