Lavoro accessorio. Novità

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INPS: cir. 149 – le novità sul Lavoro Accessorio

Con circolare n. 149 del 12 agosto 2015, l’INPS  fornisce i primi chiarimenti in ordine alla disciplina del lavoro accessorio.

In particolare, viene evidenziato che i limite di compenso, per la prestazione di lavoro accessorio è pari a7.000 euro (lordo 9.333 euro) nel corso dell’anno civile (1 gennaio -31 dicembre). Rimane fissato il limite di 2.020 euro (lordo 2.693 euro)  per le prestazioni rese nei confronti del singolo imprenditore o professionista.

Le disposizioni si applicano anche in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle  attività  agricole  di  carattere  stagionale  effettuate da pensionati e da giovani con meno  di  25 anni  di  età  se regolarmente  iscritti  a  un  ciclo  di  studi  presso un istituto scolastico di qualsiasi  ordine  e  grado, compatibilmente  con  gli impegni  scolastici,  ovvero  in  qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università;

b) alle attività agricole svolte  a  favore  di  soggetti  di  cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali attività, non possono, tuttavia, essere svolte  da soggetti iscritti l’anno  precedente  negli  elenchi  anagrafici  dei lavoratori agricoli.

Viene, altresì, confermata e resa strutturale (art. 48, comma 2),  la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro (lordo 4.000 euro)  di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

Il predetto limite complessivo dei 3.000 euro di compenso, per l’anno in corso,  è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1 gennaio al 24 giugno 2015 (giorno precedente all’entrata in vigore del D.L. 81).

Modalità di acquisto

Una importante novità è introdotta dall’art 49, comma 1, che prevede, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l’obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche “uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.

Pertanto, committenti imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso:

  • la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico). Le modalità di accesso, acquisto e gestione dei voucher “telematici” sono descritti nell’allegato 1 della circolare.
  • Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
  •  Banche Popolari abilitate.

Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti,  possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso  i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31 dicembre 2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 per il triennio 2013 – 2015.

Misura del voucher

In attesa dell’emanazione del decreto di  cui  al  comma  1 dell’art.49,  e fatte salve le prestazioni  rese  nel  settore  agricolo,  il  valore nominale del buono orario  è  fissato  in  10  euro  e  nel  settore agricolo  è  pari  all’importo  della  retribuzione   oraria   delle prestazioni  di  natura   subordinata   individuata   dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni  sindacali  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.