Esodati. Fatto il punto

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Nell’incontro del giorno 3 aprile c.a. svoltosi nei locali della Direzione Generale dell’INPS con i rappresentanti dei Comitati in oggetto, sono state esaminate le seguenti tematiche.

 

PRIMA SALVAGUARDIA (65.000)

 

  • Soggetti appartenenti a due categorie di potenziali beneficiari della salvaguardia

 

E’ stato precisato che i soggetti che rientrano in due categorie sono tutti salvaguardati in una di esse.

 

Comunque, negli archivi, è presente anche l’informazione relativa alla seconda tipologia di salvaguardia.

 

  • Completamento lavorazioni

 

Sono in via di completamento le operazioni di inoltro delle comunicazioni per TUTTE le categorie.

 

I soggetti con pensione con decorrenza fino a giugno 2013 hanno ricevuto e stanno ricevendo, oltre alla comunicazione generica, una seconda lettera recante l’informazione precisa sulla data di accesso al pensionamento.

 

Le risorse relative alle posizioni residue potranno, al netto dell’eventuale contenzioso o riesame, essere utilizzate per le successive salvaguardie.

 

I soggetti esclusi sono ad esempio i prosecutori volontari e i cessati che maturano i requisiti dal 2014 ovvero che hanno ripreso l’attività lavorativa post autorizzazione prosecuzione volontaria o cessazione del rapporto di lavoro.

 

Si conferma che le lettere che sono pervenute o che stanno arrivando in questi giorni ai lavoratori oggetto della salvaguardia certificano il diritto alla pensione. Le lettere contenenti la data di decorrenza della pensione, allo stato attuale, e sono inviate ai soggetti la cui decorrenza si colloca entro giugno 2013.

 

Comunque, i soggetti che non hanno ancora ricevuto le lettere, possono presentare domanda di pensione che le Sedi terranno in apposita evidenza.

 

L’Istituto provvederà a riesaminare le domande già presentate e respinte in quanto ancora in attesa della comunicazione di salvaguardia; il trattamento pensionistico verrà liquidato in base alla decorrenza di legge.

 

I lavoratori in possesso di PIN, che accedono alla singola consultazione delle posizioni interessate alla salvaguardia e che visualizzano la dicitura “da verificare”, qualora rientrino nelle categorie per le quali è prevista l’acquisizione del provvedimento di accoglimento da parte della DTL , possono inoltrare direttamente all’INPS tale provvedimento al fine di agevolare la lavorazione delle posizioni.

 

  • Esonerati.

 

Per quanto riguarda i dipendenti dei Ministeri, Agenzia entrate e Dogane la problematica dell’esonero è all’esame degli Organi competenti (Ministero del Lavoro, Dipartimento della Funzione Pubblica).

 

 SECONDA SALVAGUARDIA (55.000)

 

Le posizioni dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga, titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore, autorizzati alla prosecuzione volontaria rimasti esclusi dal beneficio della salvaguardia 65.000, saranno riesaminate al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia dei 55.000.

 

Il predetto riesame riguarderà anche le posizioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo le cui domande di accesso al beneficio (c.d. salvaguardia dei 65.000) siano state accolte dalle competenti Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per maturazione dei requisiti o della decorrenza successivamente al 2013, nonostante il possesso di tutte le altre condizioni prescritte per accedere alla salvaguardia dei 65.000.

 

Al riguardo, si rende noto che il Ministero del Lavoro con nota prot. n .0021011 04-04-2013 ha modificato le proprie disposizioni.

 

Ad eccezione dei soggetti sopra menzionati, rimane fermo che per accedere alla salvaguardia “55.000” devono presentare istanza entro il 21 maggio 2013 tutti i soggetti, cessati per accordi individuali o collettivi, i quali, pur in possesso dei requisiti per accedere alla salvaguardia dei 65.000, non hanno mai presentato istanza alla DTL ovvero i cessati che per la prima volta si trovino nelle condizioni per accedere alla salvaguardia dei “55.000”

 

Le posizioni dei soggetti esclusi in quanto hanno ripreso l’attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria o alla cessazione del rapporto di lavoro saranno riesaminati al fine di verificare se siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni relative al contingente della terza salvaguardia c.d. 10.130.

 

Per quanto concerne i lavoratori collocati in mobilità (40.000) nel 2012 e negli anni successivi, le posizioni devono essere fornite dal Ministero del Lavoro come precisato nel decreto attuativo dell’8.10.2012.

 

E’ in corso di definizione il flusso amministrativo tra il Ministero e Inps

 

I nominativi dei soggetti interessati verranno comunque comunicati dalle aziende al Ministero anno per anno.

 

 In particolare entro il 31.3.2013 le aziende hanno fornito al Ministero del lavoro gli elenchi dei lavoratori, cessati nel 2012 e cessati o in corso di cessazione nel 2013.

 

Allo stato, sono noti all’INPS solo i 1600 nominativi dei lavoratori che accedono alle prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà

 

I tempi per le relative operazioni di monitoraggio non sono al momento definibili.

 

Va tenuto comunque conto che, come detto, il 21.5.2013 è il termine entro il quale i cessati in base ad accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo possono presentare la domanda innanzi alle DTL.

 

 QUESTIONI PARTICOLARI

 

  • Aspettativa di vita.

 

Nei confronti dei soggetti destinatari della salvaguardia di cui alle leggi n. 214 del 2011 e n. 95 del 2012, si conferma che, come precisato dal Ministero del Lavoro, si applica il meccanismo di adeguamento agli incrementi della speranza di vita, ad eccezione dei soggetti che accedono alla pensione con i 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica.Limitatamente ai soggetti in mobilità che, per effetto dell’applicazione di tale meccanismo, maturano il requisito pensionistico oltre il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, è allo studio un emanando provvedimento ministeriale con il quale verrebbe disposto il prolungamento della stessa, senza oneri contributivi.

 

  • Mancata autorizzazione alla prosecuzione volontaria a soggetti collocati in mobilità

 

L’Istituto ha fornito istruzioni alle Sedi con circolare n. 50 del 2008 nella quale è stato precisato che la domanda di prosecuzione volontaria presentata in costanza di indennità di disoccupazione o di mobilità deve essere accolta: infatti tali domande devono essere definite positivamente, in quanto l’indennità si pone come causa ostativa al versamento dei contributi volontari e non come causa di preclusione all’autorizzazione.

 

In presenza di domande respinte, tali domande sono suscettibili di riesame.

 

  • Restituzione della contribuzione vv versata oltre il requisito contributivo utile per il diritto a pensione in attesa di conoscere l’esito della c.d. salvaguardia.

 

Per quanto riguarda la richiesta di restituzione della contribuzione volontaria, versata oltre l’anzianità contributiva utile per conseguire il diritto a pensione, si precisa che la contribuzione volontaria può essere restituita solo nei seguenti casi:

 

1.                         contribuzione che si colloca successivamente alla data di decorrenza della pensione.;

 

2.                         se il versamento volontario è considerato indebito in quanto è stato effettuato oltre i termini stabiliti e quindi in tale situazione è rimborsabile.

 

Qualora i versamenti dei contributi volontari siano stati regolarmente eseguiti non sono rimborsabili ai sensi dell’ art. 8 del D.Lgs. n. 184 del 30/04/2007, il quale stabilisce che la contribuzione volontaria si intende regolarmente eseguita qualora l’importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre sia versato durante il trimestre successivo a quello al quale è riferita la contribuzione.

 

Comunque, la contribuzione volontaria versata concorre alla determinazione della misura dell’importo pensionistico.

 

ULTERIORI QUESTIONI

 

  • Nati 1952

 

Si precisa che relativamente ai soggetti non occupati al 28 dicembre 2011 la cui ultima attività era svolta come lavoratore dipendente del settore privato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha precisato che “l’interpretazione letterale della disposizione riferisce la nozione di dipendente al lavoratore in attività e non può estendersi al lavoratore che ha perso il posto di lavoro”.

 

Pertanto, il soggetto che ha perso il posto di lavoro e quindi non risulta occupato alla data del 28/12/2011 non rientra tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 15-bis dell’articolo 24.