Contratti a termine. Attenti alla scadenza.

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Collegato lavoro: una pessima legge per chi è stato assunto con contratti di lavoro precario di qualsiasi tipo (a termine, di lavoro somministrato o interinale, di lavoro “a progetto” ecc.).

Come evitare un gigantesco colpo di spugna che assolverà i datori di lavoro da tutti gli abusi compiuti per aggirare il diritto del lavoratore ad avere una rapporto di lavoro stabile e a tempo indeterminato.               

Nei giorni scorsi sono stati da più parti lanciati segnali di allarme circa le molte novità negative che il c.d “Collegato Lavoro” ha voluto introdurre a danno dei lavoratori, e particolarmente chiari sono stati quelli lanciati dal Prof. Alleva che, ringraziandolo, vogliamo qui richiamare perché indicano assai bene quanto questa pessima legge antisociale – sulla quale il centrodestra ha ritrovato, non per nulla, una transitoria unità – sia pericolosa per il destino di decine e centinaia di migliaia di lavoratori precari.
Ecco di cosa si tratta. Fino ad ora, ossia fino all’entrata in vigore del “collegato lavoro”, era possibile impugnare in giudizio i contratti di lavoro precario di qualsiasi tipo (a termine, di lavoro somministrato o interinale, di lavoro “a progetto” ecc.), che presentassero illegittimità formali e sostanziali e chiederne la trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in qualsiasi tempo successivo alla data di scadenza del contratto stesso, senza pericolo di incorrere nella “tagliola” del termine di decadenza di 60 giorni previsto, fin dalla legge n. 604/1966, per la impugnazione di un normale licenziamento da un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Unico limite era quello della normale prescrizione, tra l’altro neppure invocabile nel caso di nullità del termine apposto al contratto di lavoro,secondo i principi generali del nostro ordinamento che escludono la prescrizione per le azioni di nullità, anche se va detto che in questi casi la giurisprudenza individuava, in genere, nella mancata attivazione del diritto di impugnazione nell’arco di tre o quattro anni a partire dalla fine del contratto, una sorta di accettazione della sua  risoluzione per “mutuo consenso”.   

Quel che deve sapersi è che questa nuova decadenza vale per tutti i contratti, anche quelli in somministrazione, se si vuole far valere la titolarità del rapporto in capo all’utilizzatore e la stabilizzazione del rapporto con lui e che una eguale decadenza è prevista anche in caso di passaggio di azienda per impugnare la cessione del contratto.
Oltre a questa decadenza, la nuova legge, ne pone, poi, una ulteriore: decorsi i 60 giorni dalla impugnazione, essa perderà effetto se entro i successivi 270 giorni non verrà depositato il ricorso davanti al giudice. Questo può apparire un lasso di tempo sufficiente, ma può non esserlo quando risulti difficile raccogliere gli elementi necessari ad impugnare ad esempio falsi trasferimenti di rami d’azienda, o conoscere comunque tutte le circostanze utili ad una piena difesa. Ciò è tanto vero che, in precedenza, la legge consentiva, persino nel caso di licenziamento per il quale doveva esser fatta l’impugnazione nei 60 giorni, di iniziare poi la causa nell’arco dei 5 anni successivi.
Se già è grave che queste modifiche, stravolgendo addirittura principi cardine del nostro diritto, rendano d’ora in poi ai lavoratori ben più difficoltosa la tutela dei loro diritti con l’unico scopo di favorire i datori di lavoro,  ancor più grave però risulta il suo effetto su tutti i contratti passati, perché  essa finisce col realizzare una vera e propria “sanatoria generale”.

Cosa accade, infatti, per i contratti precari illegittimi già scaduti negli anni passati e comunque  prima dell’entrata in vigore del “collegato lavoro”?
il “collegato lavoro” non ha potuto, per evidenti ragioni di costituzionalità, stabilire una semplice cancellazione retroattiva del diritto di azione per l’impugnazione di rapporti precari già scaduti ed allora ha previsto, invece, che possano essere ancora impugnati, ma solo entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore. Ciò si legge nell’articolo 32 comma IV, lettere b e d. Quindi: ora o mai più.
Centinaia di migliaia i lavoratori assunti negli anni passati con contratti precari illegittimi, spesso ignari di tale illegittimità, e che avrebbero potuto liberamente nei mesi e persino negli anni futuri richiedere la loro trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato domandando al giudice la riammissione al lavoro a tempo indeterminato, perderanno, allora, definitivamente  questo loro diritto se non verranno

subito a conoscenza della illegittimità del loro contratto e se non provvederanno ad impugnarlo entro gli indicati 60 giorni.
Risulterà cioè precluso, trascorsi da adesso 60 giorni, a queste centinaia di migliaia di lavoratori di far trasformare il vecchio contratto precario illegittimo in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato valido per il passato e per il futuro e si realizzerà, così, un gigantesco colpo di spugna che assolverà i datori di lavoro da tutti gli abusi compiuti per aggirare il diritto del lavoratore ad  avere, di regola – come la legge nazionale e quella comunitaria prevedono – una rapporto di lavoro stabile e a tempo indeterminato.
Come già è stato evidenziato dal Prof. Alleva, questo gigantesco colpo di spugna nascosto tra le pieghe della legge ha, nell’insieme, ottime possibilità di riuscita, ma potrà trasformarsi in un boomerang per il padronato se tutti i militanti sindacali, a qualsiasi organizzazione appartengano, sapranno chiamare a raccolta tutti coloro che sono stati titolari di rapporti precari, e spedire subito, senza guardare per il sottile, una raccomandata di impugnazione dell’illegittimità del contratto precario e di richiesta di trasformazione a tempo indeterminato.
Poi, nei 270 giorni successivi, si faranno analizzare i contratti stessi da esperti che individueranno esattamente le illegittimità, perché tutti gli avvocati lavoristi sanno che una parte rilevante dei contratti precari è illegittimo e perfettamente trasformabile in rapporti a tempo indeterminato.
Basta che adesso i precari senza perder tempo, con il vecchio contratto precario scaduto in mano,  scrivano e spediscano la lettera di impugnazione che deve partire nei prossimi 60 giorni.
La CUB come sempre é pronta e presso le nostre strutture gli iscritti e i lavoratori in genere potranno ricevere l’assistenza di cui necessitano per un approfondito esame

della loro situazione e per la promozione di una vertenza giudiziaria.
Alle strutture, ai delegati di Cub spetta il compito di pubblicizzare con ogni mezzo quanto abbiamo qui spiegato, e poi di organizzare la raccolta delle firme e la spedizione delle raccomandate.