ASSEGNO INVALIDITA’ MIGRANTI

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CASSAZIONE: ASSEGNO DI INVALIDITÀ AGLI STRANIERI ANCHE SE NON LUNGO SOGGIORNANTI RIBADITA LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL REQUISITO DELLA CARTA DI SOGGIORNO.

La Corte di Cassazione, con ordinanza dd. 26 giugno 2012 n. 10665, rigettando il ricorso dell’INPS contro una sentenza della Corte di Appello di Torino, ha ribadito che le prestazioni di invalidità spettano anche agli stranieri  disabili regolarmente soggiornanti, anche se non in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

La Corte di Cassazione ha ricordato la consolidata giurisprudenza  costituzionale per cui l’assegno di invalidità costituisce una prestazione atta a fornire alla persona un minimo di sostentamento, per cui non sono ammissibili disparità di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti che risulterebbero in contrasto con il principio di non discriminazione di cui  all’articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Ugualmente, la Corte di Cassazione ricorda  la sentenza della Corte Costituzionale n. 306/2008 per cui il legislatore può subordinare l’erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di soggiorno dello straniero non abbia un carattere episodico e di breve durata, mentre nel caso in questione l’interessato poteva dimostrare l’adempimento dei doveri fiscali dal 2006 al 2010 e la sua iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.

Milano giugno 2012       L’ORDINANZA N. 10665 DEL 26 GIUGNO 2012