Soci lavoratori cooperative. La sospensione deve essere regolamentata.

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Sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori

 

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 1 del 24 gennaio 2013, ha risposto ad un quesito dell’Associazione Generale Cooperative italiane, della Confcooperative e della Legacoop, in merito alla possibilità che il regolamento interno, approvato dall’assemblea di una cooperativa ex art. 6, L. n. 142/2001, contempli l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori.

 

 La risposta in sintesi:

 

“…il regolamento interno può quindi modificare esclusivamente aspetti di carattere normativo contemplati dalla contrattazione collettiva nazionale di settore quali, ad esempio, l’allungamento del periodo di prova, nonché introdurre ulteriori istituti normativi che non risultano disciplinati dal medesimo contratto collettivo, garantendo il rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento nei confronti dei soci lavoratori (cfr. Cass. sent. n. 22816/2009).

Nello specifico, in caso di riduzione dell’attività lavorativa per cause di forza maggiore o di circostanze oggettive, ovvero nelle ipotesi di crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa, il regolamento interno potrebbe prevedere l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro e, dunque, della sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali, scongiurando in tal modo il rischio di eventuali licenziamenti.
Questa possibilità trova, peraltro, rispondenza nel dettato normativo laddove all’art. 1, comma 2 lett. d), L. n. 142/2001 si stabilisce che i soci lavoratori “mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa”.
In conformità ai suddetti principi di trasparenza e parità di trattamento, si ritiene comunque necessario che le cause legittimanti la sospensione temporanea dell’attività, per le quali non è presentata richiesta di ammortizzatori sociali, siano specificatamente individuate dal regolamento interno e di volta in volta deliberate dal consiglio di amministrazione della cooperativa o comunque da chi abbia titolo secondo statuto.
Unitamente alle previsioni di cui sopra, risulta di fondamentale importanza che nell’ambito del regolamento interno siano declinate inequivoche condizioni che consentano, nel periodo di sospensione concordata delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo di tutta la forza lavoro della cooperativa, mediante specifica individuazione di criteri oggettivi di turnazione/rotazione del personale.”.

 L’ INTERPELLO N. 1-2013