Risoluzione consensuale e diritto all’indennità di disoccupazione

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L’INPS, con il messaggio n. 20830 del 18 dicembre 2012, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritiene che l’ipotesi della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, conclusa in sede conciliativa con una risoluzione consensuale configuri un’ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, dando così titolo all’accesso alla tutela del reddito corrispondente.

Pertanto, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa mediante la nuova procedura, così come modificata dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) attivata dal 18 luglio 2012, è possibile procedere, in presenza dei necessari requisiti assicurativi e contributivi, all’erogazione  dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, fino agli eventi di cessazione verificati entro il 31 dicembre 2012.