Dimissioni. Finisce l’era di quelle in bianco.

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Dal  18 luglio obbligatoria la convalida per rendere effettive le dimissioni

 Dal  18 luglio 2012 è operativa la norma relativa alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali per tutti i lavoratori e le lavoratrici, prevista dalla Legge n. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro).

Le procedure previste sono 2:

 

1. Convalida presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio per:

– la lavoratrice durante il periodo di gravidanza

– la lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino

– la lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento

 

comma 4, dell’articolo 55, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e’ sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro

 

2. Per tutti gli altri lavoratori e lavoratrici:

– tramite apposizione della firma del lavoratore/trice sulla ricevuta al modello di cessazione inviato, tramite l’UniLav, al Centro per l’Impiego

– tramite convalida presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’Impiego competente per territorio

 

stralcio dei commi 17 e 18, dell’articolo 4, Legge n. 92/2012

17. …. l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro….

La dimissione o la risoluzione consensuale è sospensivamente condizionata ad una delle procedure di convalida sopra indicate.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI        La Circolare Ministeriale n. 18 del 18 luglio 2012