Controlli a distanza. Vietati anche sugli accessi ad internet.

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24 sett 2009 È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in Internet dei dipendenti. Questo principio è stato ribadito dal Garante privacy nella nota datata 22 settembre 2009 n. 328.

Il caso sottoposto all’esame dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali riguarda un dipendente che per nove mesi è stato monitorato dall’azienda attraverso un software in grado di memorizzare “in chiaro”, tra l’altro, le pagine e i siti web da lui visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine.
Il Garante privacy ha riconosciuto le ragioni del dipendente vietando alla società il trattamento dei dati personali del lavoratore e ha segnalato il caso all’autorità giudiziaria.
L’Autorità garante ha, inoltre, ribadito che l’installazione di un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore viola l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che vieta l’impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei dipendenti:

“É vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la Commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti…………..”

La società in esame tra l’altro non aveva neanche provveduto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse motivato da “esigenze organizzative e produttive”, quali accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di questo, autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.
Il Garante conclude ritenendo che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alle Linee guida fissate dall’Autorità i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d’ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.

ANCHE LA CASSAZIONE SEZ. LAV. HA STABILITO LO STESSO PRINCIPIO CON LA   Sentenza n. 4375 del 23 febbraio 2010