Lavoro festivo. Non è obbligatorio neanche se previsto dal ccnl.

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Lavoro festivo - Flaica Lazio

La Corte di Cassazione, con sentenza 16592/2015, ha ritenuto illegittime la sanzioni disciplinari nei confronti di chi si rifiuta di lavorare durante le festività.

Nessun datore di lavoro può obbligare un dipendente a prestare servizio in una giornata festiva collocata in mezzo alla settimana.  Lo aveva già sentenziato il Tribunale di Vercelli nel 2008, accogliendo il ricorso di un’addetta alle vendite.

L’azienda infatti aveva imposto a tutti i dipendenti di lavorare in un nuovo punto vendita nei giorni festivi infrasettimanali fra cui l’8 e il 26 dicembre, il 6 gennaio, il 25 aprile e il 1° maggio.

L’importanza di questa sentenza risiede nel principio secondo cui «il riposo per le festività, così come il riposo domenicale, non hanno una semplice funzione di ristoro ma un’importante fruizione di tempo libero qualificato».

Il lavoratore può prestare servizio durante le festività infrasettimanali (civili o religiose) soltanto allorquando ci sia accordo tra lo stesso e il datore di lavoro, ma non può esservi alcun obbligo della prestazione lavorativa.

In nessun caso, specifica la sentenza, «una norma di un contratto collettivo può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore», «non trattandosi di un diritto disponibile per le organizzazione sindacali».

La Cassazione ha inoltre ribadito che solo per il personale dipendente di istituzioni sanitarie pubbliche o private sussiste l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività per esigenze di servizio e su richiesta datoriale.

LA SENTENZA 16592-2015